Con la Risposta ad Interpello n. 111 del 29 maggio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un chiarimento importante sul trattamento IVA nelle operazioni a catena, un tema che riguarda in modo diretto tutte le imprese — italiane e straniere — che operano in scenari di acquisto e rivendita di beni attraverso soggetti intermedi all’interno dell’Unione Europea. Capire come funziona questa disciplina è fondamentale per evitare errori che possono costare l’obbligo di identificazione IVA in uno Stato membro non previsto, con conseguenti sanzioni e adempimenti retroattivi.
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Cosa sono le operazioni a catena ai fini IVA
Si parla di operazione a catena quando gli stessi beni vengono ceduti più volte in successione — da un primo fornitore a un soggetto intermedio, e da quest’ultimo a un acquirente finale — ma il trasporto fisico avviene in un unico movimento, direttamente dal primo cedente al destinatario finale. In questo schema, non si tratta di più spedizioni separate, ma di un’unica movimentazione che serve a soddisfare l’intera catena di compravendite.
Questa struttura è molto comune nel commercio internazionale tra Paesi UE, dove gli operatori intermedi fungono da trading company senza mai entrare fisicamente in possesso delle merci. Il problema fiscale centrale è uno: a quale cessione va imputato il trasporto? La risposta determina quale operazione è intracomunitaria — e quindi non imponibile — e quale è invece una cessione interna, soggetta a IVA nel Paese di destinazione.
Trattamento IVA nelle operazioni a catena: la normativa di riferimento
Il trattamento IVA nelle operazioni a catena è disciplinato a livello europeo dall’art. 36-bis della Direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA), recepito nell’ordinamento italiano dall’art. 41-ter del D.L. n. 331/1993. La norma stabilisce una regola chiara per determinare a quale cessione della catena debba essere attribuito il trasporto intracomunitario dei beni.
La regola di base è la seguente: il trasporto si imputa alla cessione effettuata nei confronti dell’operatore intermedio. Per operatore intermedio si intende il soggetto che, all’interno della catena, non è né il primo cedente né l’acquirente finale, ma un soggetto intermedio che organizza o fa organizzare il trasporto delle merci.
L’eccezione: quando l’operatore intermedio comunica il proprio numero IVA del Paese di partenza
La norma prevede un’importante eccezione: se l’operatore intermedio comunica al primo cedente un numero di identificazione IVA rilasciato dallo Stato membro di partenza dei beni, il trasporto non si imputa più alla cessione a suo favore, ma alla cessione da lui effettuata verso l’acquirente finale. In questo caso è la seconda cessione a essere intracomunitaria, non la prima.
Il caso concreto: società tedesca, fornitori polacchi e acquirenti italiani

L’interpello esaminato dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 111/2026 riguarda una società residente in Germania ai fini IVA, priva di stabile organizzazione o identificazione IVA in Italia, che acquista beni da fornitori stabiliti in Polonia e li rivende ad acquirenti localizzati in vari Paesi UE, inclusa l’Italia.
Lo schema operativo è il seguente:
- Il fornitore polacco cede i beni alla società tedesca
- La società tedesca rivende i beni a un acquirente italiano
- Le merci vengono fisicamente trasportate dalla Polonia direttamente in Italia, in un unico movimento
- Il trasporto è gestito dalla società tedesca, che agisce quindi come operatore intermedio
- La società tedesca ha comunicato al fornitore polacco il proprio numero IVA tedesco (non polacco)
La società istante riteneva di operare nell’ambito di un’operazione triangolare comunitaria semplificata ai sensi dell’art. 141 della Direttiva IVA, che avrebbe consentito di non identificarsi ai fini IVA in Italia. L’Agenzia delle Entrate ha però riqualificato l’operazione come operazione a catena, con conseguenze molto diverse.
Operatore intermedio e imputazione del trasporto
Il punto cardine dell’intera questione riguarda l’identificazione dell’operatore intermedio e la comunicazione del numero IVA. Nell’operazione descritta, la società tedesca ha fornito al fornitore polacco il proprio numero IVA tedesco, non quello polacco. Questa scelta ha conseguenze decisive.
Ecco come cambia l’imputazione del trasporto in base al numero IVA comunicato dall’operatore intermedio:
| Numero IVA comunicato | Cessione a cui si imputa il trasporto | Operazione intracomunitaria |
| IVA del Paese di partenza dei beni (es. Polonia) | Seconda cessione (operatore intermedio → acquirente finale) | La seconda cessione (da soggetto intermedio a finale) |
| IVA di un altro Paese UE (es. Germania) | Prima cessione (fornitore → operatore intermedio) | La prima cessione (da fornitore polacco a società tedesca) |
Nel caso in esame, avendo la società tedesca comunicato un numero IVA tedesco (diverso dal Paese di partenza), il trasporto si imputa alla prima cessione: quella dalla Polonia verso la Germania. La seconda cessione — dalla società tedesca all’acquirente italiano — è quindi una cessione interna con luogo di tassazione in Italia, dove i beni si trovano fisicamente al termine del trasporto.
Trattamento IVA nelle operazioni a catena: differenza con la triangolazione comunitaria
La società tedesca aveva ipotizzato di trovarsi in una triangolazione comunitaria semplificata, disciplinata dall’art. 141 della Direttiva IVA. Questa è una misura di semplificazione che consente al soggetto intermedio di non identificarsi ai fini IVA nel Paese di destinazione, a condizione che vengano rispettate condizioni specifiche.
L’Agenzia delle Entrate ha però escluso l’applicabilità del regime semplificato, riconduscendo l’operazione alla disciplina delle operazioni a catena ex art. 36-bis della Direttiva IVA. Le due discipline hanno presupposti diversi e conseguenze fiscali molto distanti:
| Aspetto | Triangolazione comunitaria (art. 141) | Operazione a catena (art. 36-bis) |
| Numero soggetti | Esattamente 3, in 3 Paesi UE diversi | 2 o più, non necessariamente in Paesi diversi |
| Soggetto intermedio | Non si identifica nel Paese di destinazione | Può dover identificarsi nel Paese di arrivo |
| Meccanismo IVA | Reverse charge sull’acquirente finale | Cessione interna con IVA nel Paese di destinazione |
| Trasporto | Dal primo cedente al destinatario finale | Dal primo cedente al destinatario finale (uguale) |
| Numero IVA utilizzato | Non del Paese di partenza né di destinazione | Determinante per l’imputazione del trasporto |
Conseguenze pratiche: quando scatta l’obbligo di identificazione IVA in Italia
Il trattamento IVA nelle operazioni a catena, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, porta a questa conclusione: quando il trasporto si imputa alla prima cessione e i beni terminano il loro percorso in Italia, la seconda cessione — quella tra la società estera e l’acquirente italiano — è una vendita interna soggetta a IVA italiana.
Ne deriva che la società tedesca, non essendo stabilita né identificata in Italia, avrebbe dovuto:
- Identificarsi ai fini IVA in Italia — direttamente o tramite un rappresentante fiscale
- Applicare l’IVA italiana sulla cessione all’acquirente italiano
- Emettere fatture con IVA italiana e versarla all’Erario italiano
- Presentare le dichiarazioni IVA periodiche e annuali in Italia
L’omessa identificazione IVA in un Paese membro in cui si realizza una cessione interna espone l’operatore a contestazioni da parte dell’amministrazione finanziaria locale, con applicazione di sanzioni, interessi e recupero dell’imposta non versata.
Cosa deve fare una società estera che cede beni a clienti italiani
Alla luce del chiarimento fornito con la Risposta ad Interpello n. 111/2026, le società estere che operano in schemi di acquisto e rivendita con movimentazione di beni verso l’Italia devono verificare con attenzione la propria posizione. In particolare, è essenziale analizzare:
- Chi gestisce il trasporto — se è il soggetto intermedio a organizzare o fare organizzare il trasporto, agisce come operatore intermedio ai fini dell’art. 36-bis
- Quale numero IVA viene comunicato al primo cedente — il Paese di emissione del numero IVA è determinante per l’imputazione del trasporto
- Dove terminano fisicamente le merci — il Paese di destinazione finale determina dove si trova il luogo della cessione interna
- Se sussistono le condizioni per la triangolazione comunitaria semplificata — che ha requisiti molto precisi e non è automaticamente applicabile in tutti i casi di tre soggetti coinvolti
Una verifica preventiva della struttura operativa, prima di avviare o continuare forniture verso l’Italia, può evitare contestazioni fiscali anche di importo rilevante. Il trattamento IVA nelle operazioni a catena non è un tema da affrontare a posteriori, ma una variabile da gestire nella strutturazione stessa dei contratti e dei flussi logistici.
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Domande frequenti (FAQ) – Trattamento IVA nelle Operazioni a Catena
📌 Un’operazione a catena può sempre essere trattata come triangolazione comunitaria?
➡️ No. La triangolazione comunitaria semplificata è una misura specifica con requisiti precisi: devono essere coinvolti esattamente tre soggetti stabiliti in tre Paesi UE distinti e devono essere rispettate determinate condizioni formali. Se i presupposti non sono soddisfatti, l’operazione segue la disciplina generale delle operazioni a catena ex art. 36-bis della Direttiva IVA.
📌 Perché il numero IVA comunicato al fornitore è così importante?
➡️ Perché determina a quale cessione viene imputato il trasporto. Se l’operatore intermedio comunica un numero IVA del Paese di partenza dei beni, il trasporto si sposta sulla seconda cessione. Se comunica un numero IVA di un altro Paese, il trasporto resta sulla prima cessione — e la seconda diventa una cessione interna soggetta a IVA nel Paese di destinazione.
📌 Una società estera senza stabile organizzazione in Italia può essere obbligata a identificarsi ai fini IVA?
➡️ Sì. L’obbligo di identificazione IVA in Italia scatta ogni volta che un soggetto estero effettua operazioni imponibili ai fini IVA nel territorio italiano — indipendentemente dal fatto che abbia o meno una sede o una stabile organizzazione in Italia. L’identificazione può avvenire direttamente o tramite un rappresentante fiscale.
📌 Cosa rischia una società che non si identifica ai fini IVA in Italia quando è obbligata a farlo?
➡️ Rischia l’irrogazione di sanzioni amministrative, il recupero dell’IVA non versata con interessi, e potenzialmente contestazioni penali tributarie in caso di importi rilevanti. L’amministrazione finanziaria italiana può riqualificare le operazioni e recuperare l’imposta anche per anni pregressi, con un effetto retroattivo potenzialmente molto oneroso.

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